Comuni Italiani Art. 23 - Referendum Consultivo. Statuto Comunale di Lecco (Provincia di Lecco - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lecchesi

Statuto Comune di Lecco

Capo III - Partecipazione Popolare, Decentramento e Diritti dei Cittadini
Art. 23 - Referendum Consultivo
1. E' previsto il referendum consultivo su richiesta:
- di 1800 cittadini elettori del consiglio comunale;
- della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati;
- della maggioranza dei consigli di circoscrizione che, a loro volta, deliberano a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. La richiesta di cui al primo comma può riguardare qualsiasi argomento sul quale gli organi istituzionali del comune hanno competenza deliberativa, ad eccezione dei seguenti:
a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e, in generale, deliberazioni o questioni concernenti persone;
b) personale del comune e delle aziende speciali;
c) regolamento di funzionamento del consiglio comunale e dei consigli di circoscrizione;
d) bilanci, finanza, tributi, contabilità, tariffe;
e) materie sulle quali gli organi istituzionali del comune devono esprimersi entro termini stabiliti per legge;
f) oggetti sui quali sono già stati assunti provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni vincolanti verso diritti soggettivi di terzi;
g) pareri richiesti da disposizioni di legge. Sono altresì esclusi referendum in ordine ad atti o provvedimenti riguardanti minoranze etniche e religiose. Sono inoltre esclusi referendum su materie per le quali il comune condivide la competenza gestionale con altri enti. Sono pure esclusi referendum indetti dai consigli di circoscrizione su materie per le quali gli stessi devono esprimere il parere obbligatorio, nonchè su argomenti già sottoposti a consultazione referendaria negli ultimi 3 anni.

3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre forme di voto.

4. Il regolamento sulla partecipazione e sull'accesso agli atti disciplina gli adempimenti del comitato promotore, le modalità di raccolta delle firme, i tempi per il giudizio preventivo di ammissibilità, secondo quanto richiamato al comma 2 del presente articolo, espresso da una commissione tecnica, i termini entro i quali il consiglio comunale delibera l'indizione del referendum, le modalità e le procedure di voto. La partecipazione al voto è comunque estesa ai cittadini stranieri residenti nel comune. Inoltre, in presenza di specifici quesiti e su richiesta dei proponenti, la partecipazione al voto potrà essere estesa anche alle persone non residenti, purchè le stesse svolgano attività lavorativa in città.

5. All'onere finanziario per le spese necessarie allo svolgimento del referendum l'amministrazione fa fronte con propri mezzi di bilancio.

6. Le proposte soggette a referendum sono esaminate dal consiglio comunale se ha partecipato alla votazione il 40% più uno degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Il consiglio comunale entro 60 giorni dall'esito esamina la materia sulla quale si sono espressi gli elettori ed adotta le proprie determinazioni con una deliberazione contenente ampia motivazione, dandone adeguata pubblicità.

 
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