Comuni Italiani Art. 26 - Interventi nel Procedimento Amministrativo. Statuto Comunale di Lecco (Provincia di Lecco - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lecchesi

Statuto Comune di Lecco

Capo III - Partecipazione Popolare, Decentramento e Diritti dei Cittadini
Art. 26 - Interventi nel Procedimento Amministrativo
1. Nel procedimento amministrativo sono rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi plurimi che facciano capo ad associazioni, comitati o singoli cittadini.

2. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno altresì diritto di essere, ove possibile, sentiti dagli organi competenti.

3. Il regolamento sulla partecipazione e sull'accesso agli atti disciplina le modalità dell'intervento nonchè la loro influenza sul termine finale per l'emanazione del provvedimento.

4. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento a condizione che il predetto non sia in contrasto con gli interessi di terzi.

 
Altri Articoli:
Art. 27 - Comunicazione dell'Inizio del Procedimento
Art. 25 - Attività Amministrativa
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