Comuni Italiani Art. 27 - Comunicazione dell'Inizio del Procedimento. Statuto Comunale di Lecco (Provincia di Lecco - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lecchesi

Statuto Comune di Lecco

Capo III - Partecipazione Popolare, Decentramento e Diritti dei Cittadini
Art. 27 - Comunicazione dell'Inizio del Procedimento
1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, contestualmente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati e cointeressati, alle consulte, nonchè a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, a cura del responsabile del procedimento.

2. Il regolamento sulla partecipazione e sull'accesso agli atti stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati.

3. Nei casi in cui i destinatari o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento non siano individuati o facilmente individuabili, l'amministrazione comunale stabilisce adeguate forme di pubblicità o di informazione.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Accesso agli Atti ed ai Documenti Amministrativi
Art. 26 - Interventi nel Procedimento Amministrativo
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Lecco
Provincia di Lecco
Regione Lombardia
Lista Siti su Lecco

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Lecco: Comune di Lierna Comune di La Valletta Brianza Lista