Comuni Italiani Art. 32 - Segretario Generale Stato Giuridico e Funzioni. Statuto Comunale di Lecco (Provincia di Lecco - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lecchesi

Statuto Comune di Lecco

Capo IV - Uffici e Personale
Art. 32 - Segretario Generale Stato Giuridico e Funzioni
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge.

2. Il segretario rappresenta momento di sintesi e di coordinamento delle attività di gestione amministrativa affidata ai responsabili.

3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, da cui dipendente funzionalmente ed in conformità alle norme regolamentari, svolge le funzioni attribuitegli dalla legge. Al segretario compete rogare contratti e autenticare scritture private ed atti unilaterali nei quali l'ente è parte e redigere i verbali di gara d'appalto. Il segretario presiede le commissioni di concorso per l'assunzione dei dirigenti.

4. Il segretario, nell'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento, agisce nel rispetto delle competenze e responsabilità attribuite ai responsabili delle unità organizzative dell'ente.

5. Sovraintende ai servizi cui compete la pubblicazione, la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo.

6. Ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del comune.

7. Adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze.

8. Per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

 
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