Comuni Italiani Art. 37 - Incarichi a Tempo Determinato. Statuto Comunale di Lecco (Provincia di Lecco - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lecchesi

Statuto Comune di Lecco

Capo IV - Uffici e Personale
Art. 37 - Incarichi a Tempo Determinato
1. La giunta comunale può deliberare la copertura dei posti previsti in organico per la qualifica di dirigente di unitàorganizzativa e privi di titolare, anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico.

2. Eccezionalmente e con deliberazione motivata, la giunta comunale può decidere che la copertura del posto di cui al comma precedente possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. L'assunzione a tempo determinato, con contratto di diritto pubblico o privato, avviene mediante selezione per titoli e colloquio, con le modalità fissate dal regolamento dei concorsi.

4. L'incarico ha durata non superiore ai tre anni, a condizione che non si protragga di oltre sei mesi dalla cessazione del consiglio comunale in carica all'inizio del rapporto.

5. L'interruzione dell'incarico è disposta dalla giunta comunale con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.

 
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Art. 36 - Conferenza dei Dirigenti delle Unità Organizzative
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