Comuni Italiani Art. 10 - I Servizi Locali. Statuto Comunale di Lodi (Provincia di Lodi - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lodigiani

Statuto Comune di Lodi

Capo I - Principi Generali e Funzioni del Comune
Art. 10 - I Servizi Locali
1.Il consiglio comunale, entro un anno dall'insediamento su proposta della giunta, approva, previa consultazione delle organizzazioni sindacali territoriali e aziendali aventi titolo ai sensi della normativa contrattuale vigente per i rispettivi ruoli e ambiti di competenza, il piano generale dei servizi pubblici erogati alla comunità. Il piano deve indicare: l'oggetto, le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta, previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi ed il piano finanziario di investimento e gestione.

2.L'assunzione di un nuovo servizio, o la modifica della forma di gestione di un servizio esistente, da parte del comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga le motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale. Le variazioni al piano dei servizi costituiscono un allegato della relazione previsionale e programmatica. Al conto consuntivo è allegata, a cura della giunta, una valutazione analitica in riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

3.La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione e consorzio, anche previo accordo di programma.

4.Il comune assicura le modalità di esercizio che rendano effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti. Il regolamento sulla partecipazione potrà prevedere l'istituzione di comitati di partecipazione degli utenti.

5.Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo e di controllo fra il comune ed il soggetto gestore idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

6.Il comune provvede al soddisfacimento dei bisogni della popolazione sia tramite interventi diretti che attraverso la definizione di accordi con operatori che forniscano servizi di interesse pubblico sul territorio nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro e di tutela della manodopera. Ciò potrà avvenire anche tramite il supporto di attività di volontariato.

 
Altri Articoli:
Art.11 - Statuto
Art. 9 - Interventi in Campo Economico
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Lodi
Provincia di Lodi
Regione Lombardia
Lista Siti su Lodi

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Lodi: Comune di Lodi Vecchio Comune di Livraga Lista