Comuni Italiani Art.15 - Istanze, Petizione e Proposte. Statuto Comunale di Lodi (Provincia di Lodi - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lodigiani

Statuto Comune di Lodi

Capo III - Partecipazione, Diritti dei Cittadini e Decentramento
Art.15 - Istanze, Petizione e Proposte
1. Tutti i cittadini lodigiani, i cittadini dell'Unione Europea, gli stranieri regolarmente soggiornanti a Lodi hanno facoltà, in modo singolo o associato, di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi. (art. 8, comma 5, T.U. n.267/2000)

2.Esse debbono contenere in modo chiaro la questione posta o la soluzione proposta, la sottoscrizione dei presentatori, con firme autenticate a termini di regolamento sulla partecipazione pena l'inammissibilità, il recapito almeno del primo firmatario.

3.L'Amministrazione ha quarantacinque giorni di tempo, dalla data di presentazione al protocollo, per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.

4.Nel regolamento sulla partecipazione verranno disciplinati ulteriori aspetti procedurali per rendere effettiva tale facoltà dei cittadini.

 
Altri Articoli:
Art. 16 - Il Referendum
Art. 14 - Partecipazione Popolare
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Lodi
Provincia di Lodi
Regione Lombardia
Lista Siti su Lodi

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Lodi: Comune di Lodi Vecchio Comune di Livraga Lista