Comuni Italiani Art. 22 - Intervento e Poteri del Difensore Civico. Statuto Comunale di Lodi (Provincia di Lodi - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lodigiani

Statuto Comune di Lodi

Capo IV - Difensore Civico
Art. 22 - Intervento e Poteri del Difensore Civico
1.Il difensore civico interviene, su richiesta di chiunque abbia un interesse diretto ed attuale da salvaguardare, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano correttamente e tempestivamente adottati ed eseguiti.

2.Per l'esercizio delle sue funzioni può accedere agli uffici ed ottenere, dai funzionari responsabili del procedimento, le notizie relative a singoli provvedimenti per i quali sia stato interessato.

3.Può richiedere direttamente ai competenti uffici dell'amministrazione copia di qualsiasi atto o documento in possesso degli uffici stessi e relativo alle questioni trattate.

4.Il difensore civico segnala agli organi competenti per l'instaurazione dei procedimento disciplinare, e comunque all'amministrazione di appartenenza dei responsabili, i comportamenti illegittimi e contrari alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti comunali posti in essere da impiegati pubblici dei quali è venuto a conoscenza.

5.Le modalità ed i termini di intervento del difensore civico così come i suoi rapporti con le amministrazioni aderenti alla sua funzione e con i dipendenti delle stesse sono disciplinati da apposito regolamento.

 
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