Comuni Italiani Art. 42 - Il Direttore Generale. Statuto Comunale di Lodi (Provincia di Lodi - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lodigiani

Statuto Comune di Lodi

Capo VI - Uffici e Personale
Art. 42 - Il Direttore Generale
1.Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare a tempo determinato con decreto un direttore generale, scegliendolo tra il segretario generale o tra persone diverse dal segretario generale, secondo le modalità indicate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2.Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza, secondo quanto meglio precisato nel regolamento di cui al precedente comma 1.

 
Altri Articoli:
Art. 43 - Segretario Generale: Stato Giuridico e Funzioni
Art. 41 - Struttura dell'Ente
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