Comuni Italiani Art. 46 - Direzione dei Settori. Statuto Comunale di Lodi (Provincia di Lodi - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lodigiani

Statuto Comune di Lodi

Capo VI - Uffici e Personale
Art. 46 - Direzione dei Settori
1.Compete ai dirigenti la gestione amministrativa dell'ente, salvi gli atti e provvedimenti di spettanza del consiglio comunale, del sindaco, della giunta, del segretario generale e del direttore generale. I dirigenti svolgono funzioni propositive, consultive, di iniziativa, di coordinamento, controllo e direzione, assicurando la correttezza amministrativa, l'efficienza della gestione, l'imparzialitā e la legalitā dell'attivitā delle unitā da loro dipendenti. E' attribuito ai dirigenti l'onere della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni delle unitā, che viene dagli stessi esercitata per il perseguimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. Il regolamento di organizzazione disciplina l'attribuzione delle responsabilitā gestionali con norme che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa č attribuita ai dirigenti. Lo stesso regolamento stabilisce inoltre le modalitā dell'attivitā di coordinamento tra il segretario generale, il direttore generale ed i dirigenti in modo da assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le unitā organizzativi dell'ente, al fine di garantire l'unitaria coerenza dell'azione amministrativa del comune.

2.I dirigenti in particolare:
a) organizzano il personale, le risorse finanziarie e strumentali loro assegnate. L'organizzazione del personale comporta l'assegnazione ai vari servizi, l'affidamento di compiti e incarichi, lo sviluppo professionale, le verifiche inerenti i risultati conseguiti ed il rispetto delle regole organizzative e disciplinari;
b) compiono gli atti a rilevanza esterna attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente e svolgono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi di governo;
c) formulano e sottoscrivono i pareri e le attestazioni previsti dalla normativa vigente. In caso loro assenza o impedimento i pareri e le attestazioni suddetti vengono resi dal dipendente responsabile del servizio interessato. Gli atti a rilevanza intersettoriale e particolarmente complessi possono essere sottoposti per il fine di cui sopra all'esame della conferenza dei dirigenti delle unitā organizzative;
d) presiedono le gare indette dall'unitā di competenza, per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere e servizi pubblici; ne assumono la responsabilitā in ordine alle relative procedure e ne sottoscrivono i contratti;
e) presiedono le commissioni dei concorsi e delle selezioni pubbliche secondo le modalitā stabilite dal regolamento e ne assumono la responsabilitā.

 
Altri Articoli:
Art. 47 - Conferenza dei Dirigenti
Art. 45 - Funzioni di Direzione
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