Comuni Italiani Art. 48 - Incarichi a Tempo Determinato. Statuto Comunale di Lodi (Provincia di Lodi - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lodigiani

Statuto Comune di Lodi

Capo VI - Uffici e Personale
Art. 48 - Incarichi a Tempo Determinato
1.La giunta comunale può deliberare la copertura dei posti previsti in organico per la qualifica di dirigente, privi di titolare anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico.

2.L'assunzione a tempo determinato, con contratto di diritto pubblico avviene mediante selezione per titoli e colloquio, con le modalità fissate dal regolamento per i procedimenti concorsuali.

3.L'incarico ha durata non superiore ai tre anni, a condizione che non si protragga oltre sei mesi dalla cessazione del consiglio comunale in carica all'inizio del rapporto.

4.L'interruzione dell'incarico è disposta dalla giunta comunale con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.

5.Il sindaco - per esigenze gestionali - sentita la giunta comunale può stipulare contratti di diritto privato individuali secondo le modalità, i limiti ed i termini indicati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

 
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