Comuni Italiani Art. 5 - Funzioni del Comune. Statuto Comunale di Lodi (Provincia di Lodi - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lodigiani

Statuto Comune di Lodi

Capo I - Principi Generali e Funzioni del Comune
Art. 5 - Funzioni del Comune
1.Il comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2.Il comune è titolare di funzioni proprie ed in particolare competono ad esso tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze.

3.Il comune esercita, secondo il principio della sussidiarietà, altresì funzioni ad esso delegate dallo stato e dalla regione con rispettive leggi.

4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione di altri soggetti pubblici e privati e si avvale delle attività esercitate dai singoli cittadini, dalle loro associazioni e formazioni sociali.

5.Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato e della regione e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

6.Il comune organizza e gestisce servizi propri secondo quanto stabilito nel successivo articolo 10.

7.Il comune di Lodi nell'esercizio delle proprie funzioni si ispira ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, persegue gli obiettivi politici e sociali sanciti dalla Costituzione della Repubblica. Coordina la propria attività con lo stato, la regione Lombardia, con la provincia ed i comuni al fine di realizzare un organico sistema delle autonomie.

8.In particolare opera per:
a) promuovere la tutela del diritto alla vita, affermare la dignità della persona e della famiglia, valorizzare la funzione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno ai genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi favorendo inoltre l'istituto dell'affido e dell'adozione;
b) superare gli squilibri economici, sociali e culturali promuovendo la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate ed alle persone anziane;
c) ridurre l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo al fine di assicurare, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;
d) realizzare, in collaborazione con stato, regione e provincia le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla cultura in ogni ordine e grado scolastico, nel rispetto di ogni forma di pluralismo, favorendo strumenti di educazione permanente.

 
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