Comuni Italiani Art. 11 - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo I - Ordinamento Istituzionale
Art. 11 - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Il presente articolo resta in vigore, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 67 del presente Statuto, fino all'atto della proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale che scaturirà dalle elezioni successive a quelle del 27 maggio 2001, dopo di che avrà vigenza l'art. 11* nella formulazione che segue velata in grigio.

1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, presieduta dal Presidente del Consiglio, con funzione di collaborazione per la formazione del programma dei lavori del Consiglio, la determinazione del calendario delle sedute e l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno nonché i modi ed i tempi della discussione.

2. Alla Conferenza partecipano i Presidenti dei Gruppi Consiliari o i Consiglieri da questi delegati e il Vicepresidente del Consiglio.

3. Il Sindaco ha facoltà di partecipare, alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, di cui è regolarmente informato.

3/bis. Sindaco e Vicepresidente del Consiglio non hanno diritto di voto nella Conferenza, salvo che quest'ultimo non presieda.

4. Le modalità di funzionamento sono indicate dal Regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 11* - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Art. 10* - Gruppi Consiliari
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