Comuni Italiani Art. 12 - Commissioni Consiliari Permanenti. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo I - Ordinamento Istituzionale
Art. 12 - Commissioni Consiliari Permanenti
Il presente articolo resta in vigore, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 67 del presente Statuto, fino all'atto della proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale che scaturirà dalle elezioni successive a quelle del 27 maggio 2001, dopo di che avrà vigenza l'art. 12* nella formulazione che segue velata in grigio.

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti con le modalità stabilite dal Regolamento, svolgono funzioni consultive sugli atti di competenza del Consiglio e possono, altresì, avanzare proposte allo stesso organo. Qualora la proposta sia accolta, il Sindaco attiva gli uffici comunali perché la stessa sia formalizzata ed istruita ai sensi di legge ed iscritta entro i sessanta giorni successivi all'ordine del giorno del Consiglio Comunale come proposta di delibera.

2. Il numero di Commissioni Permanenti e relative competenze sono stabiliti dal Regolamento. In ogni caso sono istituite la Commissione "Affari Generali e Istituzionali" e la Commissione di "Controllo e di Garanzia".

3. Il Presidente e il Vicepresidente delle Commissioni Consiliari sono eletti dal Consiglio Comunale con due distinte votazioni. Il Presidente e il Vicepresidente della Commissione "Affari Generali e Istituzionali" e quelli della Commissione di Controllo e di Garanzia vengono eletti su designazione dei Gruppi Consiliari di minoranza.

4. Le Commissioni sono composte da soli Consiglieri e in esse sono rappresentati tutti i Gruppi Consiliari.

5. Ogni singolo Consigliere può prendere parte ai lavori di Commissioni diverse da quelle cui è stato assegnato, sia pure con il solo diritto di parola.

6. I Gruppi Consiliari designano i componenti le Commissioni in proporzione alla loro consistenza numerica.

7. (comma soppresso)*

8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento e concernenti la tutela della riservatezza delle persone.

9. (comma soppresso).

10. Alla Commissione Consiliare competente vengono demandate, per un parere obbligatorio consultivo, le proposte di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata.

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*comma soppresso per trasferimento nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale con la 6° Revisione Statutaria

 
Altri Articoli:
Art. 12* - Commissioni Consiliari Permanenti
Art. 11/Bis - Commissioni Consiliari
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