Comuni Italiani Art. 13 - Composizione della Giunta Comunale. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo I - Ordinamento Istituzionale
Art. 13 - Composizione della Giunta Comunale
1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori compreso tra otto e dodici, tra cui il Vicesindaco.

2. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri.

3. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari Permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell' adunanza.

 
Altri Articoli:
Art. 14 - Nomina della Giunta Comunale
Art. 12/Bis* - Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti
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