Comuni Italiani Art. 17 - Attribuzioni della Giunta Comunale. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo I - Ordinamento Istituzionale
Art. 17 - Attribuzioni della Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale è l'organo del Comune che collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio con atti provvedimentali a contenuto discrezionale. Nei confronti del Consiglio svolge anche attività propositiva e d'impulso.

2. La Giunta ha competenza ad esercitare le funzioni che per legge e per il presente Statuto non sono riservate al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento, al Segretario Generale, alla Dirigenza Comunale.

2/bis. E' altresì di competenza della Giunta la materia delle dotazioni organiche e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi ivi compresa l'adozione del relativo Regolamento nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

2/ter. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei Dirigenti, in base alla legge, al presente Statuto e ai Regolamenti, la Giunta provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti, concessioni, ai sensi dell'art. 42, lettera l) del T.U.E.L., quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio.

2/quater. La Giunta può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

3. Nell'ambito delle proprie competenze la Giunta propone al Consiglio, per l'approvazione, i regolamenti, gli atti ordinamentali, i piani ed i programmi.

4. Adotta gli atti di amministrazione anche sulla base dei programmi approvati dal Consiglio che non siano riservati ad altri organi, dà indicazioni per lo svolgimento delle successive attività esecutive.

5. Definisce principi e criteri per il raccordo delle attività amministrative con l'attività di gestione dei servizi di base affidata alle Circoscrizioni di decentramento.

6. Assume provvedimenti in materia di espropri che genericamente la legge attribuisce alle competenze del Comune e quando siano previste in atti fondamentali approvati dal Consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 17/Bis - Attività degli Assessori
Art. 16 - Funzionamento della Giunta Comunale
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Rimini
Provincia di Rimini
Regione Emilia-Romagna
Lista Siti su Rimini

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Rimini: Comune di Saludecio Comune di Riccione Lista