Comuni Italiani Art. 26 - Servizi. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo III - Ordinamento dei Servizi Pubblici
Art. 26 - Servizi
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e/o l'esercizio di attività volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. La gestione dei servizi pubblici è caratterizzata da efficienza, trasparenza delle decisioni, bontà e puntualità di produzione, considerazione e cortesia verso l'utente.

3. I servizi pubblici devono soddisfare le esigenze degli utenti garantendo standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti. I soggetti erogatori adottano una propria Carta dei Servizi con la quale rendono pubbliche le modalità di prestazione del servizio, i fattori di qualità nonché meccanismi di tutela per gli utenti e forme di rilevazione del grado di soddisfacimento della clientela.

 
Altri Articoli:
Art. 26/Bis - Forme di Gestione dei Servizi Pubblici
Art. 25 - Nucleo di Valutazione
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