Comuni Italiani Art. 3 - Principi Fondamentali per l'Azione Amministrativa del Comune. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo I - Principi Generali e Programmatici
Capo I - Il Comune, Caratteristiche Costitutive, Principi Fondamentali
Art. 3 - Principi Fondamentali per l'Azione Amministrativa del Comune
1. Il Comune di Rimini esercita la propria autonomia nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle ad esso attribuite o delegate dalle leggi della Repubblica e della Regione.

2. Il Comune riconosce:
- il principio di sussidiarietą quale metodo informatore della propria azione di governo, e, a tal fine, promuove e sostiene sia l'autonomia dei propri organi decentrati, sia lo svolgimento dei servizi pubblici anche da parte dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- il cittadino quale soggetto della gestione democratica del Comune, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, fra le quali la famiglia occupa un posto di primario rilievo; ne assicura la pił ampia partecipazione come valore fondamentale della vita della comunitą locale;
- le libere forme associative come realtą intermedie fra le istituzioni ed il singolo cittadino;
- i valori ambientali e paesaggistici del territorio e l'insieme del patrimonio artistico, storico ed archeologico come bene essenziale della Comunitą, ne assume la salvaguardia come obiettivo generale della propria azione amministrativa, raccoglie, conserva e valorizza gli usi, le tradizioni e i costumi della comunitą.

3. Promuove:
- la crescita civile della Comunitą, valorizza le risorse culturali, storiche ed artistiche di Rimini e favorisce lo sviluppo economico-sociale salvaguardando il territorio comunale quale bene della Comunitą e il rispetto della vita di tutti gli esseri viventi;
- la tutela delle risorse ambientali e naturali del territorio e del Mare Adriatico, preservandole da ogni forma di utilizzo che ne comprometta l'integritą e gli equilibri biologici;
- la solidarietą della Comunitą locale, in particolare verso le fasce di popolazione pił deboli e valorizza le diverse culture che nella cittą convivono;
- la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita cittadina;
- patti di gemellaggio con cittą di altri Paesi europei ed extraeuropei per valorizzare la cultura della pace, ogni forma di collaborazione, amicizia e solidarietą tra i popoli e le culture;
- patti di amicizia con cittą anche di paesi europei ed extraeuropei, per sancire forme di cooperazione allo sviluppo e solidarietą verso altre comunitą e culture;
- un approccio ecosistemico nella gestione delle risorse, la valorizzazione delle biodiversitą la costituzione di un processo partecipato di progettazione, gestione e controllo orientato alla sostenibilitą dello sviluppo.

4. Indirizza la propria attivitą alla rimozione delle cause di qualsiasi natura che impediscano il pieno sviluppo morale e materiale del cittadino, riconoscendo che la dignitą ed il valore della persona sono condizioni intrinseche di tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro genere, etnia, etą e capacitą.

5. Garantisce di norma, in conformitą al principio di paritą tra uomo e donna, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

6. Contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza della collettivitą nell'ambito delle leggi dello Stato e della Regione.

7. Assume le esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle formazioni sociali, dei lavoratori, come elemento fondamentale per l'organizzazione dei tempi e delle modalitą della vita cittadina.

8. Impronta l'azione amministrativa al principio di economicitą ed al metodo della pianificazione e programmazione.

9. Favorisce e sviluppa, nell'esercizio delle proprie funzioni, i rapporti di collaborazione con gli altri Enti Locali, nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta Europea delle Autonomie Locali.

10. Interagisce con gli altri enti promuovendo ogni forma di collaborazione idonea ad inserire l'attivitą comunale nelle iniziative di carattere sovracomunale, intercomunale e provinciale.

 
Altri Articoli:
Art. 4 - Organi di Governo del Comune
Art. 2 - Caratteristiche Costitutive
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