Comuni Italiani Art. 32 - Convenzioni. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo IV - Forme Associative e di Cooperazione
Art. 32 - Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa può deliberare la stipula di apposita convenzione con altri Comuni e/o la Provincia, loro Aziende ed Istituzioni, per svolgere in modo coordinato determinati servizi e funzioni, che per loro natura non richiedono figure di cooperazione più complesse.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per il perseguimento di uno scopo di pubblica utilità il Comune può stipulare convenzioni con altri enti pubblici ovvero con soggetti privati.

 
Altri Articoli:
Art. 32/Bis - Consorzi
Art. 31/Bis - Principio Associativo e di Cooperazione
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