Comuni Italiani Art. 34 - Elezione, Revoca e Cessazione dall'Incarico dei Revisori. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo V - Ordinamento Finanziario e Patrimoniale
Art. 34 - Elezione, Revoca e Cessazione dall'Incarico dei Revisori
1. Il Consiglio Comunale elegge, con votazione segreta e con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. I Revisori devono possedere i requisiti di eleggibilità indicati dalla legge.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica un triennio, i componenti sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza.

4. La revoca dall'ufficio per inadempienza è deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

5. I Revisori cessano dalla carica per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo continuativo superiore a sessanta giorni.

 
Altri Articoli:
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Art. 33 - Demanio e Patrimonio
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