Comuni Italiani Art. 56 - Pubblicazioni e Notifiche. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo III - Collaborazione, Partecipazione, Accesso e Informazione
Capo III - Forme di Accesso dei Cittadini all'Informazione
Art. 56 - Pubblicazioni e Notifiche
1. Nelle sede comunale, in luogo accessibile, è collocato l'Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni dirigenziali, delle ordinanze, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Le pubblicazioni possono effettuarsi anche a mezzo deposito, con contemporaneo avviso affisso all'Albo.

3. L'affissione dell'Albo Pretorio e le notifiche, nell'ambito del territorio comunale, di atti dell'Amministrazione Comunale o di altri enti, è effettuata da dipendenti comunali appositamente autorizzati dalla Giunta Comunale.

4. Dell'affissione all'Albo Pretorio o della notifica, il personale incaricato, redige apposito referto che ne fa pubblica fede.

 
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Art. 55 - Diritto d'Informazione
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