Comuni Italiani Art. 58 - Avvio di Procedimento Amministrativo. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo III - Collaborazione, Partecipazione, Accesso e Informazione
Capo IV - Partecipazione al Procedimento Amministrativo
Art. 58 - Avvio di Procedimento Amministrativo
1. L'avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o per Regolamento debbano intervenirvi ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.

2. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.

3. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

 
Altri Articoli:
Art. 59 - Diritti degli Interessati agli Atti Amministrativi
Art. 57 - Partecipazione al Procedimento
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