Comuni Italiani Art. 5/Bis - Presidente e Vicepresidente. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo I - Ordinamento Istituzionale
Art. 5/Bis - Presidente e Vicepresidente
1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta del suo mandato, dopo la convalida dei Consiglieri eletti ed il giuramento del Sindaco, elegge tra i suoi membri con due distinte votazioni che si svolgono con identica procedura, un Presidente ed un Vice presidente.

2. Ciascuna votazione avviene a scrutinio segreto. È richiesta la maggioranza favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora questa non venga raggiunta, la votazione sarà ripetuta immediatamente. Se le due votazioni risultassero infruttuose ne verrà effettuata una terza a distanza di sette giorni, in questo caso sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Per le votazioni e l'elezione è sufficiente la maggioranza dei Consiglieri assegnati, dopo che, nelle due precedenti sedute, non è stato raggiunto il quorum funzionale dei due terzi dei Consiglieri per trattare l'argomento. Non si procede all'elezione del Vicepresidente fino a quando non sia stato eletto il Presidente. Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti.

2/bis. Il Vicepresidente collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.

2/ter. Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2/quater. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio Comunale sono incompatibili con quelle di Presidente di Commissione Consiliare e di Presidente di Gruppo Consiliare.

2/quinquies. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, con i mezzi più idonei.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente il Consiglio viene convocato e presieduto dal Consigliere Anziano.

4. Il Presidente e/o il Vicepresidente possono essere revocati dal Consiglio Comunale con mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e deve essere presentata al Presidente del Consiglio che provvede ad iscriverla all'ordine del giorno non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni. In tali casi presiederà l'assemblea, per lo specifico argomento, il Consigliere Anziano. Il presente comma, modificato in sede di sesta Revisione Statutaria, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 67 del presente Statuto, entrerà in vigore all'atto della proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale che scaturirà dalle elezioni amministrative successive a quelle del 27 maggio 2001.

4/bis Il Presidente del Consiglio decade dalla carica in caso di assenza, anche se giustificata, protratta per piu' di tre mesi consecutivi. In tal caso il Presidente decaduto mantiene la carica di Consigliere.

5. Il Regolamento del Consiglio disciplina l'esercizio della carica di Presidente e Vicepresidente, nonché l'informazione di cui al precedente comma 2/quinquies.

 
Altri Articoli:
Art. 5/Ter - Competenze e Poteri del Presidente
Art. 5 - Consiglio Comunale
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Rimini
Provincia di Rimini
Regione Emilia-Romagna
Lista Siti su Rimini

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Rimini: Comune di Saludecio Comune di Riccione Lista