Comuni Italiani Art. 61 - Requisiti. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo III - Collaborazione, Partecipazione, Accesso e Informazione
Capo V - Difensore Civico
Art. 61 - Requisiti
1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e Circoscrizionali;
c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune;
d) gli Amministratori di ente o azienda dipendente dal Comune.

 
Altri Articoli:
Art. 62 - Durata in Carica, Decadenza e Revoca
Art. 60 - Istituzione e Prerogative del Difensore Civico
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