Comuni Italiani Art. 67 - Disposizione Finale e Transitoria. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo IV - Disposizioni Finali
Capo III - Disposizioni Finali
Art. 67 - Disposizione Finale e Transitoria
1. Con l'entrata in vigore dello Statuto Comunale sono abrogate le disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti del Comune di Rimini incompatibili con le norme statutarie.

2. (comma soppresso).

3. Soppressione dei commi 3, 4, 5, 5/bis, 5/ter, 5/quater, 6, 7 dell'art. 8 e del comma 7 dell'art. 12, entreranno in vigore contemporaneamente alla entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

4. Le modifiche statutarie introdotte con la sesta revisione e di cui: al comma 4/bis dell'art. 5/bis e gli artt., 10*, 11*, 12* e 12/bis* evidenziati con la velatura in grigio entreranno in vigore all'atto della proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale che scaturirà dalle elezioni successive a quelle del 27 maggio 2001.

5. Norme statutarie attualmente vigenti contenenti gli artt. 10, 11, 12 e 12/bis evidenziati in corsivo resteranno in vigore fino all'atto della proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale che scaturirà dalle elezioni successive a quelle del 27 maggio 2001 e saranno sostituite da quelle indicate nel comma precedente.

 
Altri Articoli:
Art. 68 - Entrata in Vigore dello Statuto
Art. 66 - Procedimento di Formazione dei Regolamenti
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