Comuni Italiani Art. 6/Bis - Interrogazioni, Mozioni e Ordini del Giorno, Attività Ispettiva e Commissioni d'Indagine. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo I - Ordinamento Istituzionale
Art. 6/Bis - Interrogazioni, Mozioni e Ordini del Giorno, Attività Ispettiva e Commissioni d'Indagine
1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di formulare interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno anche su materie di spettanza della Giunta Comunale osservando le procedure stabilite nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Le interrogazioni sono richieste, oralmente o per iscritto. Ad esse, salvo che l'interrogante non richieda risposta scritta, sarà data risposta verbale in sede di adunanza consiliare.

2. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati risponderanno, per iscritto o verbalmente, entro trenta giorni, ai Consiglieri interroganti. Per le interrogazioni di estrema urgenza, la risposta deve essere immediata a termini di Regolamento.

3. Le mozioni e gli ordini del giorno debbono essere presentati al Presidente del Consiglio e sono da questi iscritti all'ordine del giorno della prima seduta successiva.

4. Il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati può istituire al proprio interno Commissioni di Indagine sulla attività dell'amministrazione, alle quali gli Amministratori, i responsabili degli uffici e dei servizi, gli Amministratori e i Dirigenti di aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.

4/bis. La proposta di istituire una Commissione d'indagine va presentata al Presidente del Consiglio, sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

5. Nell'atto istitutivo della commissione dovrà essere indicato l'oggetto specifico dell' indagine e la durata.

6. La Commissione d'Indagine ha poteri consultivi che si esplicano attraverso gli strumenti della inchiesta e della audizione ed è composta da cinque Consiglieri Comunali, tre di maggioranza e due di minoranza.

7. La Commissione di Indagine dovrà concludere i propri lavori con una relazione finale depositata presso l'ufficio del Segretario Generale per essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta successiva per la votazione. Se la relazione non raccoglie l'unanimità dei consensi da parte dei componenti la Commissione, i dissenzienti possono presentare una o più relazioni di minoranza, da presentarsi nei modi indicati in precedenza al voto del Consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 8 - Principi sul Funzionamento del Consiglio Comunale
Art. 6 - Consiglieri Comunali
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Rimini
Provincia di Rimini
Regione Emilia-Romagna
Lista Siti su Rimini

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Rimini: Comune di Saludecio Comune di Riccione Lista