Comuni Italiani Art. 5 - Referendum. Statuto Comunale di Vibo Valentia (Provincia di Vibo Valentia - Calabria). La carta fondamentale dei cittadini vibonesi

Statuto Comune di Vibo Valentia

Titolo II - Accesso e Partecipazione dei Cittadini ai Procedimenti Amministrativi Comunali
Art. 5 - Referendum
1. Il consiglio comunale e ogni consiglio circoscrizionale, limitatamente al proprio territorio, possono indire referendum consultivi per tutte le materie di propria competenza, chiamando a parteciparvi tutti i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi domiciliati nel comune ed i cittadini domiciliati nel territorio comunale, secondo il procedimento previsto all'uopo nell'apposito regolamento.

2. In tutti i casi in cui per una determinata iniziativa si sia proceduto a referendum consultivo, se l'amministrazione provvede in senso difforme rispetto all'esito del referendum stesso, è tenuta a fornire adeguata motivazione, basata su elementi obiettivi, relativamente alle ragioni di pubblico interesse che non consentono di seguire l'esito referendario. In tal caso, il consiglio comunale decide con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Il referendum consultivo può essere richiesto anche da un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune pari al 10% degli iscritti nelle liste medesime, secondo le regole stabilite nel relativo regolamento.

4. Alla consultazione referendaria sono ammessi i cittadini di cui al primo comma.

5. Il consiglio comunale, entro trenta giorni dal deposito delle richieste, si pronuncia sulla ammissibilità del referendum e, in caso di ammissibilità dello stesso, indice le relative operazioni che devono avere luogo entro trenta giorni dalla deliberazione di ammissibilità.

6. Non sono ammessi referendum in ordine a:
a) il bilancio, le relative variazioni, il conto consuntivo;
b) i tributi e le tariffe dei servizi a domanda individuale;
c) l'assunzione di mutui;
d) la formulazione di pareri e proposte ad altri enti;
e) le espropriazioni di beni e le occupazioni d'urgenza;
d) i poteri e le funzioni degli organi, le modalità di accesso all'impiego e, in genere, in tutti i casi in cui si faccia questione dell'assetto istituzionale dell'ente locale.

7. I referendum consultivi non possono aver luogo se non a distanza di almeno sei mesi da altre consultazioni elettorali, ivi compresi i referendum stessi.

8. La procedura per lo svolgimento del referendum è quella del relativo regolamento.

 
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