Art. 20 - Elezione del Sindaco. Statuto Comunale di Airasca (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini airaschesi
Statuto Comune di Airasca
Titolo II - Organi Istituzionali del Comune (consiglio - Sindaco - Giunta) Capo II - Sindaco e Giunta
Art. 20 - Elezione del Sindaco
1. Il sindaco č eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed č membro del consiglio comunale.
2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il sindaco č il titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore all'uopo delegato.
4. Il Sindaco č il rappresentante legale dell'Ente, e come tale partecipa mediante apposita sottoscrizione alla costituzione di societā nelle quali sia interessato il Comune o alla stipulazione di convenzioni tra Enti.