Art. 27 - Cessazione dalla carica di assessore. Statuto Comunale di Airasca (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini airaschesi
Statuto Comune di Airasca
Titolo II - Organi Istituzionali del Comune (consiglio - Sindaco - Giunta) Capo II - Sindaco e Giunta
Art. 27 - Cessazione dalla carica di assessore
1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.