Art. 60 - Violazioni di Norme Comunali - Sanzioni. Statuto Comunale di Airasca (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini airaschesi
Statuto Comune di Airasca
Titolo IX - Disposizioni Finali
Art. 60 - Violazioni di Norme Comunali - Sanzioni
1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.
2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a L. 12.000 né superiore a L. 20.000.000, ai sensi del disposto dell'art. 10 della Legge 689/81 e s.m. e i.
3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.
4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Competente all'irrogazione della sanzione è il responsabile del settore o del servizio interessato.
5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongano altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 12.000 né superiore a lire 20.000.000.