Art. 27 - Vicesindaco. Statuto Comunale di Andrate (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini andratesi
Statuto Comune di Andrate
Titolo II - Organi Elettivi Capo III - il Sindaco
Art. 27 - Vicesindaco
1. Il Vicesindaco è nominato in sede di costituzione della Giunta, dal Sindaco.
2. Oltre alle funzioni di cui al 1° comma dell'art. 22 del presente statuto, allo stesso compete la sostituzione del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi delle Leggi vigenti.
3. In assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, assume le funzioni vicarie l'altro Assessore.
4. Della nomina del Vicesindaco e del criterio per le eventuali sostituzioni temporanee del Sindaco e del Vicesindaco viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua elezione.
5. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco o all'altro Assessore, deve essere fatto comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla Legge.