Art. 22 - Vicesindaco ed Anzianità degli Assessori. Statuto Comunale di Arignano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini arignanesi
Statuto Comune di Arignano
Titolo I - Organi Elettivi Capo III - Il Sindaco
Art. 22 - Vicesindaco ed Anzianità degli Assessori
1. Il ViceSindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento, secondo la previsione della legge.
2. Quando il ViceSindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall'assessore più anziano, risultando l'anzianità degli Assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.