Art. 44 - Pareri, Controllo e Pubblicità degli Atti Monocratici. Statuto Comunale di Arignano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini arignanesi
Statuto Comune di Arignano
Titolo IV - Gestione Economico-Finanziaria e Controllo Interno
Art. 44 - Pareri, Controllo e Pubblicità degli Atti Monocratici
1. Gli atti monocratici posti in essere dal Sindaco, dal suo sostituto o dai suoi delegati, quando si riferiscano a competenze assegnate prima dell'entrata in vigore delle leggi 25 marzo 1993, n. 81 e D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 ad organi collegiali, assumono la denominazione di " decreti" e devono essere corredati del parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2. Gli atti degli organi di direzione amministrativa assumono la denominazione di "determinazioni", fatta salva ogni diversa indicazione contenuta in specifiche disposizioni normative. Quando abbiano rilevanza contabile diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante al copertura finanziaria, da parte del dirigente responsabile dei servizi finanziari.
3. Gli atti indicati al precedente comma sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio del Comune, al fine di favorire l'esercizio delle tempestive attività di controllo popolare ed interno, tese ad assicurare la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa.