Art. 58 - Referendum. Statuto Comunale di Arignano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini arignanesi
Statuto Comune di Arignano
Titolo VI - Partecipazione Popolare Capo I - La Partecipazione all'Attività del Comune
Art. 58 - Referendum
1. Il Consiglio, nonché i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono determinare l'indizione di referendum tali da consentire la scelta tra due o più alternative, relative alla medesima materia o per abrogare atti amministrativi emanati dagli organi Comunali.
2. La richiesta di cui al comma 1 può riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa esclusiva, ad eccezione dei seguenti: a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazioni di decadenza; b) personale del Comune e delle aziende speciali ; c) regolamento interno del Consiglio Comunale; d) bilanci, finanza, tributi e contabilità; e) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge; f) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale o da cui sono derivati rapporti con terzi; g) pareri richiesti da disposizioni di legge.
3. La richiesta dei cittadini costituiti in comitato promotore deve essere sottoscritta da almeno 30 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ed è indirizzata al Sindaco.
4. Entro 30 giorni dalla richiesta il Sindaco si pronunzia sulla ammissibilità del referendum.