Art. 60 - Esito del Referendum. Statuto Comunale di Arignano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini arignanesi
Statuto Comune di Arignano
Titolo VI - Partecipazione Popolare Capo I - La Partecipazione all'Attività del Comune
Art. 60 - Esito del Referendum
1. Il referendum è valido quando vi abbia partecipato più del cinquanta per cento degli aventi diritto. Il Sindaco, entro un mese dalla proclamazione del risultato, deve convocare il Consiglio Comunale iscrivendo all'ordine del giorno il dibattito relativo.
2. Il Consiglio Comunale, sul risultato referendario, si pronuncia prendendone atto o uniformandovisi in tutto o in parte ovvero respingendolo, e assume, anche successivamente, gli atti conseguenti.
3. La pronuncia sul risultato referendario, deve essere assunta, con adeguata ed analitica motivazione, col voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati, reso per appello nominale.