Art. 73 - Adeguamento delle Fonti Normative Comunali a Leggi Sopravvenute. Statuto Comunale di Arignano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini arignanesi
Statuto Comune di Arignano
Titolo VII - Funzione Normativa
Art. 73 - Adeguamento delle Fonti Normative Comunali a Leggi Sopravvenute
1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi costituenti limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune comporta l'abrogazione delle norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio è tenuto ad adeguare lo Statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi stesse.
2. Gli adeguamenti dello Statuto o dei Regolamenti, debbono essere apportati, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.