Art. 16 - Attribuzioni delle Commissioni. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi
Statuto Comune di Avigliana
Parte I - Organizzazione Istituzionale Titolo I - Organi del Comune
Art. 16 - Attribuzioni delle Commissioni
1. Le commissioni "permanenti" svolgono attivitą di esame preliminare delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio al fine di favorire l'esercizio delle funzioni dell'organo stesso e svolgono attivitą di studio, ricerca e proposta sulle materie di propria competenza.
2. Le commissioni "temporanee o speciali" nell'ambito della competenza del Consiglio comunale, svolgono attivitą di esame di materie relative a questioni di carattere particolare o speciale che esulano dalle competenze delle commissioni permanenti e che sono individuate di volta in volta al momento della costituzione delle stesse.
3. Il regolamento disciplinerą l'esercizio delle seguenti attribuzioni: - la nomina del Presidente della commissione; - la procedura per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune; - forme per l'esternazione dei pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione; - metodi e procedimenti per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte; - casi in cui le relative sedute non sono aperte al pubblico.