Art. 24 - Principi per l'Attività Deliberativa degli Organi Collegiali. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi
Statuto Comune di Avigliana
Parte I - Organizzazione Istituzionale Titolo I - Organi del Comune
Art. 24 - Principi per l'Attività Deliberativa degli Organi Collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano, in prima convocazione, validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranza qualificata prevista espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Le decisioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto allorquando si debbano esprimere apprezzamenti sulle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'operato da questa svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni sono curate dai Responsabili di Area. Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali sono curati dal Segretario Generale che partecipa alle stesse, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tale caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.