Art. 38 - Servizi Pubblici Locali. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi
Statuto Comune di Avigliana
Parte I - Organizzazione Istituzionale Titolo III - Servizi Pubblici
Art. 38 - Servizi Pubblici Locali
1. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.
2. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000
3. La gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale è effettuata mediante gestione in economia, affidamento a terzi oppure affidamento diretto a: a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società di capitali costituite o partecipate dagli Enti Locali, regolate dal Codice Civile.