Art. 58 - Finalità. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi
Statuto Comune di Avigliana
Parte II - Organizzazione Territoriale e Forme Associative Titolo II - Partecipazione Popolare
Art. 58 - Finalità
1. La partecipazione popolare costituisce il fondamento dell'autonomia dell'Ente.
2. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine della migliore effettiva realizzazione del principio di democrazia, dell'ottimale perseguimento degli interessi della comunità, dell'imparzialità dell'operato dell'amministrazione.
3. La trasparenza dell'attività amministrativa è un principio fondamentale dell'operato dell'Ente ed è finalizzata alla realizzazione del più alto livello di partecipazione.
4. Le libere forme associative e le aggregazioni spontanee di cittadini sono, per gli stessi motivi, valorizzati dal Comune.
5. Ad esse competono, nelle forme dello Statuto, i diritti di partecipazione riconosciuti ai singoli cittadini.