Art. 65 - Associazionismo e Partecipazione. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi
Statuto Comune di Avigliana
Parte I - Organizzazione Istituzionale Titolo II - Organi Gestionali ed Uffici Capo II
Art. 65 - Associazionismo e Partecipazione
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di Frazioni e Borgate.
2. Apposito regolamento dovrà stabilire la possibilità ed individuare i criteri oggettivi per le possibili forme di collaborazione delle associazioni con l'Ente locale sulla base degli artt. 112 e 113 bis del D. Lgs. N. 267/2000, quali concessioni per la gestione di impianti di rilevanza sociale, per la gestione di progetti culturali e per la partecipazione alle società miste di gestione di servizi, o per la gestione diretta di questi, allo scopo di tutelare gli interessi senza fine di lucro che detti servizi devono garantire.