Art. 73 - Azione Popolare. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi
Statuto Comune di Avigliana
Parte I - Organizzazione Istituzionale Titolo II - Organi Gestionali ed Uffici Capo III
Art. 73 - Azione Popolare
1. Ciascun cittadino puņ fare valere, innanzi alla giurisdizione amministrativa, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.