Art. 83 - Regolamenti. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi
Statuto Comune di Avigliana
Parte II - Organizzazione Territoriale e Forme Associative Titolo III - Funzione Normativa
Art. 83 - Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti: a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto; b) in tutte le altre materie di competenza comunale. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
2. Le norme regolamentari in vigore in contrasto con il presente Statuto, in attesa di loro modifica, si considerano disapplicate.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
4. I regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.