Art. 85 - Ordinanze. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi
Statuto Comune di Avigliana
Parte II - Organizzazione Territoriale e Forme Associative Titolo III - Funzione Normativa
Art. 85 - Ordinanze
1. Il Sindaco e i responsabili dei servizi, secondo le rispettive competenze, emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1., devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità previste dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco o del responsabile di servizio, le ordinanze sono emanate da chi rispettivamente li sostituisce ai sensi del presente Statuto e del regolamento. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.