Art. 87 - Modifica dello Statuto. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi
Statuto Comune di Avigliana
Parte II - Organizzazione Territoriale e Forme Associative Titolo IV
Art. 87 - Modifica dello Statuto
1. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale a seguito di deliberazioni adottate dalla Giunta comunale o su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri o 1/5 degli elettori della Camera dei Deputati residenti nel Comune, che saranno esaminate annualmente ed approvate con le modalità di legge.
2. Non possono essere proposte modifiche allo Statuto durante il semestre precedente la naturale scadenza del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco invia a tutti i Consiglieri comunali le proposte predette almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse dovranno essere esaminate.
4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.