Art. 23 - Attribuzioni di Amministrazione. Statuto Comunale di Azeglio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini azegliesi
Statuto Comune di Azeglio
Parte I - Ordinamento Strutturale Titolo I - Organi Elettivi
Art. 23 - Attribuzioni di Amministrazione
1. Il Sindaco: a) ha la rappresentanza generale dell'Ente; b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa dei Comune; c) coordina l'attività dei singoli Assessori; d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta; e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi; f) ha facoltà di delega; g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio comunale; h) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti); i) adotta ordinanze ordinarie; l) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie; m) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza dei Comune; n) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta; o) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali; p) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e dei segretario comunale; q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la Giunta; r) fa pervenire all'ufficio dei segretario comunale l'atto di dimissioni; s) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi, rogati dal segretario comunale.