Art. 64 - Diritto di Accesso. Statuto Comunale di Azeglio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini azegliesi
Statuto Comune di Azeglio
Parte II - Ordinamento Funzionale Titolo II - Partecipazione Popolare Capo III - Referendum - Diritti di Accesso
Art. 64 - Diritto di Accesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.