Art. 31 - Mozioni di Sfiducia. Statuto Comunale di Balangero (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini balangeresi
Statuto Comune di Balangero
Parte I - Ordinamento Strutturale Titolo I - Organi di Governo
Art. 31 - Mozioni di Sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.