Art. 64 - Unione di Comuni. Statuto Comunale di Balangero (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini balangeresi
Statuto Comune di Balangero
Parte II - Ordinamento Funzionale Titolo I - Forme Associative Capo I - Forme Associative
Art. 64 - Unione di Comuni
1. Allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni il Consiglio Comunale può attivare la costituzione di una unione fra uno o più comuni di norma contermini.
2. Le modalità di costituzione dell'unione sono stabilite dalla legge.