Art. 73 - Organismi di Partecipazione. Statuto Comunale di Balangero (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini balangeresi
Statuto Comune di Balangero
Parte II - Ordinamento Funzionale Titolo II - Partecipazione Popolare Capo II - Associazionismo e Partecipazione
Art. 73 - Organismi di Partecipazione
1. Il Comune tutela le forme di cooperazione fra i cittadini. Tutte le aggregazioni, variamente denominate, hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. Le aggregazioni previste dal comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto delle loro attivitą o per interventi mirati a porzioni di territorio.
3. Il parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.